EDILIZIA E URBANISTICA - DEMOLIZIONE - T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 03-05-2018, n. 2966

EDILIZIA E URBANISTICA - DEMOLIZIONE - T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 03-05-2018, n. 2966

Affinché il proprietario di una costruzione abusiva possa essere destinatario dell'ordinanza di demolizione non occorre stabilire se egli sia responsabile dell'abuso, poiché l'art. 31, comma 2, del D.Lgs n. 380/2001 si limita a prevedere la legittimazione passiva rispetto all'ordine di demolizione anche del proprietario non responsabile, senza richiedere l'effettivo accertamento di una qualche responsabilità che può, semmai, assumere rilievo unicamente ai fini dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3095 del 2017, proposto da:

B.G., B.E., B.F. e B.A., rappresentati e difesi dall'avv. Bartolomeo Della Morte, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Napoli, via Mergellina n. 23;

contro

Comune di Afragola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Balsamo, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di domicilio eletto in Napoli;

nei confronti

- T.R. S.p.A., in proprio e quale procuratrice di T.R. S.p.A., in persona del suo procuratore ing. Francesco Bonci, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Iacono, Filippo Di Stefano e Maurizio Carbone, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, via Aquileia n. 8;

- C.I., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco La Gioia e Adriano Casellato, con i quali elettivamente domicilia eletto presso la Segreteria del TAR Campania in Napoli, piazza Municipio;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari

dell'ordinanza n. 023/2017 del 20.4.2017 del Comune di Afragola di sospensione lavori e di demolizione di opere abusive in Afragola alla Contrada Salice sui fondi identificati in catasto al foglio (...) particelle (...),(...) e (...).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Afragola, di T.R. S.p.A. e del C.I.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2018 il dott. Francesco Guarracino e uditi l'avv. Bartolomeo Della Morte per parte ricorrente, l'avv. Rosa Balsamo per il Comune di Afragola e l'avv. Antonio Iacono per T.R. S.p.A.;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ordinanza dirigenziale n. 023/2017 del 20 aprile 2017, comunicata con nota prot. n. (...) del 20 aprile 2017, il Comune di Afragola ha ingiunto ai sigg. A.B. (nato nel (...)), A.B. (nato nel 1936), E.B., F.B. e G.B. l'immediata sospensione dei lavori eventualmente in atto ed il ripristino dello stato dei luoghi con demolizione delle opere abusivamente realizzate in Afragola alla Contrada Salice sui fondi identificati in catasto al foglio (...) particelle (...), (...) e (...) di proprietà degli intimati, analiticamente descritte nel medesimo provvedimento.

Col ricorso in esame i sigg. G.B., E.B., F.B. ed A.B. (nato nel (...)) hanno impugnato il suddetto provvedimento, unitamente agli atti che vi sono richiamati, per ottenerne l'annullamento, previa adozione di misure cautelari.

I ricorrenti, riassunti i termini di una serie complessa di vicende ablatorie che hanno interessato l'area di loro proprietà in Contrada Salice per la deviazione di un collettore e la realizzazione della linea ferroviaria dell'Alta velocità della tratta Milano - Napoli, nonché per la costruzione e l'esercizio di una linea elettrica di T. s.p.a. e per rilievi archeologici, espongono di non aver mai avuto possibilità di accedere al fondo (acquistato nell'anno 1966 dal dante causa B.G.) perché materialmente occupato dai cantieri delle imprese cui gli esproprianti avevano affidato le opere, nonché di averne giuridicamente perso possesso e detenzione a seguito della sua consegna ad un custode giudiziario nell'ambito di un giudizio di divisione pendente col comproprietario B.A. (nato nel 1936), e rappresentano, ulteriormente, di aver avuto conoscenza solo nel corso di quel giudizio che quegli aveva locato le particelle (...) e (...) alla società F.C. S.a.s., con decorrenza 1 gennaio 2007, e la particella (...) del folio 17, con contratto stipulato il 1 novembre 2006, alla società C..p.a. perché la destinasse ad area di cantiere provvisorio per la realizzazione della linea A.V. Roma-Napoli.

Tanto premesso in fatto, in diritto i ricorrenti censurano il provvedimento con tre motivi di doglianza, intestati a plurimi profili di violazione di legge e di eccesso di potere, con i quali sostengono che: (i) non essendo essi responsabili degli abusi contestati, realizzati da parte degli esproprianti, degli occupanti e dei conduttori predetti, e trovandosi nella materiale e giuridica impossibilità di procedere a quanto ingiunto con il provvedimento perché il terreno nella sua intera consistenza è nel possesso e detenzione del custode giudiziario e, comunque, relativamente alle zone interessate dagli abusi, in parte nel possesso e detenzione della società F.lli Lastra ed in parte nel possesso e detenzione della società Coopfer, non può legittimamente irrogarsi nei loro confronti la sanzione dell'acquisizione dell'area di sedime sulla quale il Comune di Afragola ha accertato gli abusi edilizi; (ii) poiché la sanzione dell'acquisizione postula un inadempimento volontario da parte dell'obbligato, ne segue che, nel caso in esame, una volta decorso il termine assegnato con l'ordinanza di demolizione, non può dichiararsi l'acquisizione gratuita dell ~area, dovendo, invece, la P.A. provvedere direttamente alla eliminazione delle opere abusive in danno e a spese del responsabile dell'abuso; (iii) erra il provvedimento impugnato a mettere in dubbio la legittimità ed ordinare quindi la demolizione del manufatto ospitato sulla particella (...) del foglio (...), poiché si tratta di un fabbricato, riportato in catasto, realizzato di gran lunga prima del 1942, così come i muri di recinzione del terreno; del pari non vanno demolite le ulteriori opere indicate nell'ordinanza impugnata, realizzate sul terreno del quo, che sono funzionali alle opere pubbliche realizzate o comunque possono essere oggetto di sanatoria.

Hanno resistito in giudizio, con rispettive memorie difensive, il Comune di Afragola, la società T.R. S.p.a. ed il C.I..

Con ordinanza collegiale n. 1384 del 14 settembre 2017 la domanda cautelare è stata accolta limitatamente all'ordine di demolizione del manufatto censito in catasto al foglio (...), p.lla (...).

Alla pubblica udienza del 6 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente deve essere respinta la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dal C.I. in memoria difensiva, poiché la denuntiatio litis nei suoi confronti si giustifica in relazione all'assunto di parte ricorrente di una sua diretta ed esclusiva responsabilità nella realizzazione di alcune delle opere abusive oggetto dell'ingiunzione di demolizione notificata esclusivamente ai sigg. B..

Nel merito, come rilevato in sede cautelare, affinché il proprietario di una costruzione abusiva possa essere destinatario dell'ordinanza di demolizione non occorre stabilire se egli sia responsabile dell'abuso, poiché l'art. 31, co. 2, del D.Lgs. n. 380 del 2001 si limita a prevedere la legittimazione passiva rispetto all'ordine di demolizione (anche) del proprietario non responsabile, senza richiedere l'effettivo accertamento di una qualche responsabilità che può, semmai, assumere rilievo unicamente ai fini dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

E in effetti, a ben vedere, i ricorrenti non contestano il fatto di poter essere destinatari, uti domini, dell'ordine di demolizione delle opere in questione (delle quali non discutono la natura abusiva, salvo per il manufatto di cui al terzo motivo di censura), ma oppongono la loro totale estraneità alla realizzazione delle stesse e una pretesa impossibilità oggettiva e assoluta di esecuzione, da parte loro, dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi per sottrarsi alla più grave delle conseguenze paventate, cioè alla perdita della proprietà del fondo per effetto della sua acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Sennonché ad essere impugnata, in questa sede, è unicamente l'ordinanza di demolizione, né consta che ad essa abbiano fatto seguito l'accertamento di inottemperanza e la successiva dichiarazione di acquisizione del cespite al patrimonio pubblico, unico atto nei cui confronti, qualora adottato, gli odierni ricorrenti avrebbero potuto proporre, per far valere l'insussistenza dei presupposti per un trasferimento ope legis in loro danno del diritto di proprietà, le censure che si sono, sostanzialmente, qui anticipate nei primi due motivi di ricorso.

Di conseguenza, va accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune nella sua memoria difensiva rilevando che il provvedimento impugnato si limita ad ingiungere la demolizione delle opere abusive, rispetto alla quale l'acquisizione al patrimonio comunale è ancora eventuale e futura.

Fondato in parte è il terzo motivo di ricorso, stante il tenore perplesso delle considerazioni esposte nell'atto impugnato con riferimento al fabbricato riportato in catasto al foglio (...), p.lla (...) ("la particella (...) del foglio (...) ospita un antico manufatto, riportato in catasto, di cui occorre approfondire l'epoca di realizzazione se realizzato ante 1942 o ante 1967 (in quanto al di fuori del perimetro urbano) e dunque l'eventuale sussistenza di titoli di legittimità urbanistica"), che si pongono in evidente contraddittorietà col dispositivo contenente l'ordine di demolizione anche di tale manufatto; lo stesso non può dirsi per i muri di recinzione del terreno, della cui asserita vetustà i ricorrenti non offrono neanche un inizio di prova, e per le ulteriori opere indicate nell'ordinanza impugnata, delle quali non è revocata in dubbio l'assenza di legittimità edilizia ovvero provata la pendenza di un procedimento di sanatoria.

Per queste ragioni, in conclusione, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile ed in parte accolto e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato limitatamente alla parte in cui vi si ordina la demolizione anche del manufatto riportato in catasto al foglio (...), particella (...).

L'esito del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 3095/17), in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato limitatamente all'ordine di demolizione del manufatto riportato in catasto al foglio (...), particella (...).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Carlo Dell'Olio, Consigliere


Avv. Francesco Botta

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